Studio Tecnico Bertelli
Progettazione Elettrotecnica
Dalla Legge 46/90 al nuovo D.M 37/08
La legge .46 del 5 marzo 1990 sulle norme per la sicurezza degli impianti ha rappresentato, assieme alla 186 del 1968 sulla regola dell’arte, la legge fondamentale su cui sino a ieri si è basata la sicurezza impiantistica elettrica in Italia.
Dal 27 marzo 2008 è in vigore il nuovo decreto del ministero dello sviluppo economico n.37 del 22 gennaio 2008 denominato “Riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici”.
La variante più vistosa è l’estansione del campo di applicazione del DM 37/08 a tutti gli impianti in tutti gli edifici. La legge 46/90 era invece limitata agli impianti negli edifici civili e solo per gli impianti elettrici era estesa a tutti gli edifici, indipendentemente dalla loro destinazione d’uso.
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Il progetto dell’impianto elettrico:
quando è obbligatorio
Il progetto è sempre richiesto dal DM 37/08 per l’installazione, la trasformazione o l’ampliamento di un impianto elettrico, salvo nei cantieri edili. Nulla è richiesto per gli impianti elettrici posti completamente all’aperto (per esempio, illuminazione pubblica) dove non si applica nemmeno il decreto.
L’installazione indica la costruzione di un nuovo impianto o il rifacimento radicale di uno esistente. La trasformazione corrisponde a modifiche importanti dell’impianto esistente (aumento potenza o cambio destinazione d’uso dei locali). L’ampliamento comporta l’aggiunta di almeno un circuito (linea e interruttore automatico). Nei tre casi citati è sempre obbligatorio il progetto da parte di un professionista iscritto all’albo.
Se per esempio dei punti luce sono stati aggiunti su un circuito esistente, l’intervento rientra nella manutenzione straordinaria e non occorre progetto; ancor meno occorre per la sostituzione di componenti con altrettanti di medesime caratteristiche elettriche (manutenzione ordinaria)
Il progetto di un professionista iscritto all’albo è obbligatorio nei seguenti casi:
a) servizi condominiali con potenza impegnata superiore a 6kW;
b) unità abitative con superficie maggiore di 400mq;
c) unità abitative con potenza impegnata superiore a 6kW;
d) impianti con lampade fluorescenti a catodo freddo con potenza maggiore di 1200VA dagli alimentatori o, se inferiore, collegati ad impianti elettrici per i quali è obbligatorio il progetto;
e) unità immobiliari adibite ad attività produttive, al commericio, al terziario o altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000V (inclusa la parte in BT)
f) unità immobiliari adibite ad attività produttive, al commericio, al terziario o altri usi, qualora la superficie superi 200mq;
g) unità immobiliari adibite ad attività produttive, al commericio, al terziario o altri usi, quando le utenze sono alimentate in BT con potenza impegnata superiore a 6kW;
h) unità immobiliari con (anche parzialmente) ambienti soggetti a normativa specifica del CEI;
i) unità immobiliari con (anche parzialmente) locali adibiti ad uso medico;
j) unità immobiliari (anche parzialmente) con ambienti in cui sussista pericolo di esplosione;
k) unità immobiliari con (anche parzialmente) ambienti a maggior rischio in caso d’incendio;
l) impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (LPS) se il volume dell’edificio supera i 200m3 oppure nei casi associati alle lettere b, c, e, f, g;
m) impianti di rivelazione incendio quando sono inseriti in una attività soggetta al rilascio del certificato di prevenzione incendi;
n) impianti di rivelazione incendio composto da almeno dieci rivelatori.
Il progetto relativo ad impianti connessi ad interventi edilizi connessi ad una DIA deve essere depositato (assieme al progetto edilizio) presso lo sportello unico del comunedove viene realizzato l’intervento.
Ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, luoghi MARCI, attività nel DM 16.02.82 d’ambito VVF
Il progetto di un professionista iscritto all’albo è obbligatorio nel caso di unità immobiliari con (anche parzialmente) ambienti soggetti a normativa specifica del CEI.
Fra questi rientrano i luoghi MARCI (a MAggior Rischio in Caso di Incendio), elencati nella norma fondamentale elettrotecnica, la CEI 64-8, sezione 751.
Essi sono gli ambienti che presentano un rischio maggiore rispetto gli ambienti ordinari e le prescrizioni richiamate per la realizzazione di impianti in essi sono tese a ridurre al minimo la probabilità che l’impianto elettrico sia causa d’innesco e di propagazione di incendi.
I luoghi marci sono i seguenti:
· locali di spettacolo e trattenimento in genere con massimo affollamento ipotizzabile >100 persone per ogni compartimento antincendio;
· alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili con oltre 25 posti letto per ogni compartimento antincendio;
· scuole di ogni ordine, grado e tipo, accademie e simili;
· ambienti adibiti ad esposizionee/o vendita all’ingrosso o al dettaglio, con superficie lorda >400mq comprensiva dei servizi e depositi;
· stazioni sotterranee di ferrovie, metropolitane e simili;
· ambienti destinati ai degenti negli ospedali e negli ospizi, ai detenuti nelle carceri, ai bambini negli asili ed ambienti simili;
· negli edifici destinati a civile abitazione con altezza in gronda >24m, il sistema di vie d’uscita, i vani ed i condotti dei sistemi di ventilazione forzata;
· edifici pregevoli per arte o storia oppure destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni e comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello stato.
· edifici con strutture portanti in legno;
· Ambienti nei quali avviene la lavorazione, il convogliamento, la manipolazione o il deposito dei materiali infiammabili o combustibili in lavorazione, convogliamento, manipolazione o deposito di detti materiali.
In generale, gli ambienti dove si svolgono le attività elencate nel DM 16.02.82 sono considerati ambienti a maggior rischio in caso d’incendio (CEI 64-8/751.03.1.2)
Da cosa è composto il progetto dell’impianto elettrico e a chi serve
Secondo la Guida CEI 0-2 la progettazione può articolarsi su due livelli, in relazione al suo grado di sviluppo e determinazione:
· Progetto di massima (detto anche preliminare)
· Progetto definitivo (detto anche esecutivo)
I documenti che generalmente costituiscono il progetto dell’impainto elettrico variano in relazione alla destinazione d’uso dell’edificio o dell’opera. In linea di massima sono i seguenti:
Documentazione del progetto di massima:
relazione tecnica
schema elettrico generale
disegni d’installazione o tabelle delle dotazioni impiantistiche
preventivo sommario delle spese
Documentazione del progetto definitivo:
relazione tecnica sulla consistenza e tipologia dell’impianto elettrico
schema elettrico generale
schemi d’installazione
potenze installate, assorbite e dimensionamenti
tabelle e diagrammi di coordinamento delle protezioni
elenco dei componenti elettrici
elenco delle conmdutture elettriche
specifiche tecniche dei componenti elettrici
schemi dei quadri elettrici
disegni planimetrici (percorsi cavi, disegni imp. di terra, ecc.)
dettagli d’installazione
documentazione specifica relativa agli ambienti e applicazioni particolari
disposizioni di sicurezza, operative e di manutenzione, conseguenti alle scelte progettuali
capitolato d’appalto (quando richiesto)
computo metrico (quando richiesto)
La Dichiarazione di Rispondenza (DIRI)
Gli impianti elettrici eseguiti dopo il 13.03.90 dovrebbero avere tutti la dichiarazione di conformità (DICO) ma spesso ne sono sprovvisti. Per sanare queste situazioni la DICO va sostituita dalla DIRI, ma solo per gli impianti realizzati fino al 27.03.08, entrata in vigore del DM 37/2008.
In buona sostanza tutti gli impianti post 13.03.90 e ante 27.03.08 devono avere la DICO o la DIRI (chi non ha la DICO deve richiedere la DIRI).
Gli impianti ante 13.03.90
Il responsabile di un tale impianto non ha ovviamente la DICO (la legge è del 1990) né alcun obbligo di averla. Deve però avere la DIRI per l’intero impianto elettrico nei seguenti casi:
· Da presentare al distributore d’energia elettrica per richiedere un qualsiasi aumento di potenza con interventi sull’impianto o senza interventi ma con potenze contrattuali da 6kW in su;
· Vendita dell’immobile, da allegare all’atto di vendita, salvo espresso patto contrario fra le parti.
Rispondenza a che cosa
Per un impianto post 13.03.90: la rispondenza alla regola dell’arte nel momento in cui l’impianto è stato realizzato;
Per un impianto ante 13.03.90: in un luogo di lavoro, la rispondenza alla vigente normativa di legge in particolare a quella sulla sicurezza del lavoro; in un unità immobiliare ad uso abitativo, la rispondenza ai requisiti minimi indicati all’art.6 comma 3 DM 37/08;
Un impianto post 27.03.08 deve essere in possesso obbligatoriamente di DICO (non può essere rilasciata DIRI)
In cosa consiste una DIRI e perché farla
La DIRI è una asseverazione in tutto e per tutto. Con essa il professionista abilitato dalla legge dichiara che l’impianto elettrico di un immobile è conforme agli standard di legge e se ne assume la responsabilità. La DIRI “Raccoglie” in se tutte le dichiarazioni di conformità (DICO) parziali eventualmente redatte da installatori relativamente quell’impianto.
La DIRI può essere firmata da un professionista iscritto all’albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste e avere esercitato la professione per almeno cinque anni nel settore impiantistico. Nel caso di DIRI relative ad impianti soggetti all’obbligo di progettazione da parte di un professionista iscritto all’albo di competenza, il rilascio della DIRI è riservata unicamente a tale tipo di professionista.
Nel caso dello studio tecnico Bertelli, la competenza specifica del titolare è l’elettrotecnica ed opera in quel settore dal 1999.